Art. 3.
(Cessione).

      1. Il cordone ombelicale, conservato presso le strutture accreditate di cui all'articolo 2, rimane di proprietà della donna. È sua facoltà cederlo o donarlo a chi ne fa richiesta. È in ogni caso espressamente vietato cederlo dietro compenso o renderlo oggetto di vendita o scambio di qualsiasi tipo.